I soggetti del diritto sono le persone, distinte in persone fisiche che sono tutti gli uomini titolari di diritti e doveri (situazioni giuridiche e capacità giuridica), e le persone giuridiche che sono le organizzazioni collettive come enti, associazioni, fondazioni, società, consorzi ecc..
Le persone giuridiche sono divisibili in tre categorie pubbliche, private e società. Esse hanno una propria capacità giuridica, anche se limitata, che consente di essere titolare di diritti e doveri come ad esempio il diritto di proprietà.
Con l'autonomia patrimoniale perfetta l'ente risponde per le obbligazioni assunte soltanto con il suo patrimonio come per le fondazioni, associazioni riconosciute e società di capitali, mentre con l'autonomia patrimoniale imperfetta anche gli amministratori rispondono solidalmente con l'ente stesso alle obbligazioni assunte come per le associazioni non riconosciute, comitati e società di persone.
Associazioni e fondazioni acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. Le società di capitali acquistano capacità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese, istituito presso le camere di commercio. Il luogo in cui la persona giuridica svolge principalmente la sua attività assume la definizione di sede.
Le persone fisiche possiedono la capacità giuridica intesa come capacità di intendere e volere che si acquisisce alla nascita mentre la capacità di agire intesa come capacità di compiere atti dispositivi dei propri diritti (es. patrimonio) e assumere obblighi che si acquista con la maggiore età.
Ci sono limitazioni nella capacità di agire che si distinguono in incapacità assoluta, incapacità relativa e incapacità naturale.
L'Incapacità assoluta riguarda: minore di età, interdetti giudiziali e interdetti legali.
Il Minore che ha meno di 18 anni, ha capacità giuridica ma non ha capacità di agire, è sottoposto a responsabilità genitoriale e in mancanza dei genitori, il giudice tutelare nomina un tutore. I genitori o il tutore hanno rappresentanza legale e il potere-dovere di amministrare il patrimonio del minore, inoltre hanno usufrutto legale sui beni del minore, con divieto di alienare tale usufrutto. Eventuali atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice tutelare, in caso contrario l'atto è annullabile, ma non è annullabile se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età.
L'Interdetto è un soggetto maggiore d’età in condizione di abituale infermità mentale. Possono essere interdetti con interdizione giudiziale, cioè sentenza del giudice che lo annotata in margine all’atto di nascita (Art. 423 cc) e nomina tutore, oppure con interdizione legale che è una pena accessoria per condanne superiori ai 5 anni con dolo. L'interdetto può compiere atti di ordinaria amministrazione, ma sono preclusi gli atti di straordinaria amministrazione. L'interdetto viene riabilitato quando cessa la causa che vi ha dato luogo.
L'incapacità relativa riguarda: minore emancipato e inabilitati.
Il Minore emancipato ha più di 16 anni ed è autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio. Dalla data del matrimonio è considerato emancipato e ha la capacità di compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. Può essere autorizzato dal giudice tutelare ed assistito da un curatore per svolgere la straordinaria amministrazione, se il curatore rifiuta l'atto senza giustificato motivo il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
L'inabilitato è un soggetto maggiore d’età in condizione di abituale ma non grave infermità mentale. Il tribunale dichiara l'inabilitazione e ordina la trascrizione della sentenza in margine all’atto di nascita e nomina un curatore. L'Inabilitato può compiere atti di ordinaria amministrazione, ma sono preclusi gli atti di straordinaria amministrazione. L'inabilitato viene riabilitato quando cessa la causa che vi ha dato luogo. L'Inabilitato può essere autorizzato alla continuazione dell’esercizio di un’impresa commerciale con nomina di institore (art. 425 cc) con procura institoria. Possono essere inabilitati anche i prodighi (sperpero denaro, alcol, stupefacenti) o affetti da difetto fisico (sordi, ciechi non autosufficienti).
L’incapacità naturale riguarda un soggetto incapace di intendere o di volere al momento in cui l’atto è stato compiuto.
Le capacità sono scemate generalmente a causa di grave stato di salute, ubriachezza, intossicazione, stato ipnotico. E' importante il momento in cui è posto in essere l'atto giuridico, che va valutato dal giudice per poterlo annullare. Il contratto concluso dall'incapace è annullabile (art. 1425 comma 1 cc) ed è annullabile anche opera del rappresentante dell’incapace sfornito della necessaria autorizzazione abilitativa (Es. preliminare sottoscritto dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare). Annullabile anche il contratto dell’incapace naturale con malafede del contraente. L'Annullamento si prescrive nel termine di 5 anni
Esiste anche la figura dell'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare decreta l'assistenza si un amministratore di sostegno per la persona disabile, anziana o malata (art. 404 cc). L’amministratore di sostegno necessita di autorizzazione da parte del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione ed il giudice rilascia autorizzazione su base della perizia giurata, pena l’annullabilità dell’atto. Sono annullabili gli atti compiuti in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico e gli atti compiuti direttamente dal beneficiario nel termine di 5 anni dal momento in cui è cessata l’amministrazione di sostegno (art. 412 cc).
La dimora è il luogo dove la persona si reca per un breve periodo, La residenza è il luogo dove la persona dimora abitualmente, il domicilio dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi e affari (art. 43 cc).
Il Domicilio può essere speciale se la persona stabilisce la sede per determinati atti o affari, oppure digitale se il soggetto indica alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Se una persona scompare da questi luoghi, vi è un iter specifico per dichiarare la scomparsa, assenza e morte presunta.
Una persona è scomparsa se non è più comparsa nel domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie (art. 48 cc). Trascorsi 2 anni i successori legittimi possono domandare al tribunale che sia dichiarata l'assenza (art. 49 cc). I successori con la dichiarazione di assenza possono ottenere l’immissione temporanea nel possesso dei beni dello scomparso senza poterli alienare, ipotecare o sottoporli a pegno (art. 50 cc). Trascorsi 10 anni il tribunale dichiara la morte presunta su istanza dei successori legittimi o del PM, la sentenza non può essere pronunciata se non sono trascorsi 9 anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente.
La Morte presunta produce gli stessi effetti della morte accertata e gli eredi possono disporre liberamente dei beni. Il coniuge della persona dichiarata morta presunta può contrarre nuovo matrimonio (art. 65 cc). Qualora il presunto morto ritorni Il nuovo matrimonio sarà reputato nullo e gli effetti della dichiarazione cessano da quel momento e ritorna nel possesso dei beni nello stato in cui si trovano e pretende il prezzo di quelli alienati.
I diritti reali, come la proprietà e il possesso, ricadono sui soggetti e sugli oggetti. Gli oggetti sono i beni che soddisfano i bisogni del soggetto e per il diritto devono essere: utili, accessibili e limitati.
I beni si distinguono in due categorie. La prima riguarda la differenza tra i beni immobili che sono quelli incorporati al suolo come una casa o un albero e i beni mobili che sono tutti gli altri. La seconda categoria riguarda i beni materiali che esistono nel mondo fisico e i beni immateriali che riguardano le invenzioni e le opere dell'ingegno.
Un'altra classificazione prevede la suddivisione dei beni in fungibili o infungibili, se sono sostituibili con altri beni o meno; consumabili o inconsumabili, se possono essere utilizzati una volta o ripetutamente, divisibili o indivisibili, se possono essere suddivisi o se per natura devono mantenere la propria integrità.
I beni producono i frutti anche essi classificabili in frutti naturali se provengono direttamente dal bene, come i frutti prodotti dall'albero oppure frutti civili se provengono dal corrispettivo del godimento da parte di terzi, come la locazione di un immobile.
Un'ultima importante categoria sono i beni demaniali. Il demanio pubblico è destinato alla generalità e quindi non tollerano l'appartenenza ai privati questo però non vieta la concessione di diritti su tali beni né alla circolazione di tali diritti tra privati.
Altra particolarità dei beni sono le pertinenze, cioè le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un'altra cosa. In un bene immobile la pertinenza deve avere una sua autonomia strutturale come ad esempio una cantina o la soffitta. Differenti sono gli accessori che sono tutti i beni (e diritti) che si trovano in un rapporto di subordinazione funzionale rispetto ad altri beni principali.